Unified Terms

II. Condizioni generali di contratto per i contratti d’appalto relativi al finissaggio tessile tramite WTGROUP SAS

 

Si applicano, in aggiunta e a completamento, le condizioni uniformi degli ordini per il finissaggio tessile nella versione del 01/07/2012 con l’aggiunta delle disposizioni supplementari, a patto che non siano in contrasto con le condizioni generali di contratto menzionate al paragrafo I.

 

CONDIZIONI UNIFORMI

DEGLI ORDINI PER IL FINISSAGGIO TESSILE

nella versione del 01/07/2012

 

§1 Ambito di applicazione

(1)  Per tutti i contratti di finissaggio tessile tra l’appaltatore del finissaggio (“Appaltatore”) e il finitore si applicano esclusivamente le “Condizioni uniformi degli ordini per il finissaggio tessile” (di seguito indicate come “CUOF”), incluse le disposizioni supplementari. Nel caso in cui le CUOF e le disposizioni supplementari siano in contrasto tra loro, hanno la priorità le disposizioni supplementari.

(2)  Le CUOF si applicano anche per tutte le future operazioni del finitore con l’appaltatore. Non è necessaria una conferma ad ogni singolo ordine con riferimento a queste condizioni.

(3)  Per quanto riguarda l’immagazzinamento della merce, per la quale non sussiste ancora alcuna ripartizione definitiva e che non è ancora stata sbloccata per il finissaggio, si applicano le clausole §§ 7 par. 2, 3, 5, 8, 12 e par. 1; 13; 18-24.

(4)  Per ogni singolo ordine di finissaggio sono determinanti i prezzi validi, le condizioni e le disposizioni supplementari al fine dell’accettazione dell’ordine.

(5) Le CUOF si applicano esclusivamente per le aziende, industrie e/o professionisti.

 

§2 Accettazione d’ordine, prezzo

(1)  A patto che l’accettazione dell’ordine di finissaggio non venga respinta dal finitore, l’ordine stesso è valido e considerato come accettato a partire dal giorno in cui la merce è pervenuta al finitore, viene definitivamente assegnata dal committente e sbloccata per il finissaggio.

(2)  Salvo decisione contraria, il prezzo per il finissaggio vale esclusivamente per la prestazione del finissaggio. Il §1 disciplina i dettagli delle relative disposizioni supplementari che riguardano le condizioni uniformi degli ordini di finissaggio.

(3)  In particolar modo vengono compensati:

a)   i servizi di finissaggio aggiuntivi e necessari non prevedibili al momento dell’accettazione dell’ordine;

b)   i costi di trasporto e di imballaggio, compresi i bancali, i rotoli di tessuto, le casse e i costi di spedizione;

c)   i costi e gli esborsi per le pratiche doganali. In questi casi l’appaltatore concorda con il finitore un ordine disgiunto e per iscritto e delega il contributo di tutte le dichiarazioni necessarie per lo sdoganamento;

Si applica la clausola § 18 par. 5;

d)   i servizi accessori (bobine, arcolaio, ecc.).

 

§3 Denominazione dell’ordine e bolle di accompagnamento

(1)  Per ogni conferimento d’ordine, la modalità di finissaggio deve essere indicata inequivocabilmente per iscritto;

(2)  Nel caso in cui il committente non abbia dichiarato nessuna indicazione specifica, il finitore opta per il procedimento adatto, i coloranti e gli agenti chimici tenendo conto del risultato richiesto per il finissaggio nonché della natura della merce.

(3)  All’invio della merce, va acclusa una bolla di accompagnamento per il finitore contenente informazioni precise circa la quantità e il tipo di merce.

(4)  Al conferimento dell’ordine devono essere indicati dal finitore, su richiesta, i prezzi approssimativi d’acquisto, e, nel caso in cui la merce sia stata prodotta direttamente, i prezzi approssimativi di produzione.

 

§4 Informazioni relative alla natura della merce e all’utilizzo

(1)  Al conferimento dell’ordine, il finitore deve essere inequivocabilmente informato per iscritto circa la precisa composizione del materiale tessile, la struttura della merce, il tipo e il volume dei pretrattamenti, le bozzime impiegate, l’autenticità e l’utilizzo. Inoltre, si deve indicare precisamente la natura e il tipo di materiale di filatura contenuto nella merce e, in caso di filati misti oppure materiali di filati misti, anche il rapporto di miscela per centinaio.

(2)  Per correttezza e completezza delle ulteriori informazioni necessarie relative al par. 1 e alle disposizioni supplementari, così come per la libertà della sua merce da corpi estranei, il committente risponde al finitore.

 

§5 Dichiarazione sui rapporti di proprietà del tessuto grezzo

(1)  In caso di richieste particolari il finitore deve essere immediatamente informato dal committente al momento dell’ordine, se la merce disposta per il finissaggio non appartiene alla proprietà del committente, ma è di terzi, oppure se è gravata da diritti di terzi e ancora, in particolar modo, nel caso in cui la merce sia consegnata con riserva di proprietà, trasferita in sicurezza, rivenduta o pignorata.

(2)  Nel caso in cui la proprietà della merce cambi dopo averne fornito le informazioni e mentre si trova presso il finitore, tale cambiamento di proprietà è da dichiarare immediatamente al finitore stesso.

(3)  Dichiarazioni incomplete o omesse circa i rapporti di proprietà della merce hanno come conseguenza le rivendicazioni delle relative responsabilità verso l’appaltatore.

(4)  Il finitore è autorizzato a depositare la merce nel caso in cui un terzo, al posto dell’appaltatore, ne rivendichi dei diritti alla restituzione e garantisca l’attendibilità di queste rivendicazioni. Nel caso in cui si verifichi tale deposito, l’appaltatore non è tenuto ad alcun risarcimento danni nei confronti del finitore.

 

§6 Rinvio del finissaggio

Il finitore non è obbligato a prendere in carico o a proseguire la lavorazione della merce, fintantoché non gli siano state fornite le informazioni stabilite nelle clausole §§ 3-5.

 

§7 Garanzie

(1)  Consegnando la merce da trattare e in virtù di tutti i suoi crediti presenti e futuri vantati dal rapporto commerciale in corso, l’appaltatore conferisce al finitore un diritto di pegno contrattuale, che non pregiudica né il diritto di pegno, né quello di ritenzione da parte del finitore.

(2)  Contemporaneamente l’appaltatore trasmette al finitore i propri diritti di aspettativa dovuti all’acquisto o al recupero della proprietà sulla merce da trattare. Alla consegna della merce trattata tali diritti sono riservati finché i crediti garantiti non verranno saldati.

(3)  L’appaltatore conserva la merce a lui nuovamente consegnata per il finitore e gliela riconsegna, in particolar modo su richiesta, nel caso in cui sia sopraggiunta una delle condizioni per cessazione del termine di pagamento ai sensi della clausola § 18 par. 3, pag. 1 di questa CUOF. L’appaltatore è autorizzato a cedere la merce con il regolare svolgimento delle attività. In tal modo il finitore rimane proprietario indiretto della merce, affinché egli possa rivendicare risarcimenti per mancato utilizzo, nei confronti dei precedenti fornitori dell’appaltatore o nei confronti di detentori di garanzie, nel caso in cui questi rivendichino la merce.

(4)  Pignoramenti o altri interventi da parte di terzi vanno dichiarati per iscritto da parte dell’appaltatore al finitore, affinché il finitore possa sporgere querela ai sensi del Codice italiano di Procedura Civile. Nel caso in cui terzi non possano rimborsare al finitore i costi giudiziali e stragiudiziali di una querela ai sensi del Codice italiano di Procedura Civile, l’appaltatore è responsabile per le inadempienze subite dal finitore.

(5)  Fintantoché i pagamenti dei corrispettivi relativi al finissaggio non sono stati completati, l’appaltatore cede al finitore il credito proveniente da una rivendita della merce trattata, anche nel caso in cui la merce sia già stata trattata. L’ammontare della cessione è limitato al corrispettivo netto del finissaggio della merce venduta, IVA esclusa. Il finitore non incassa i crediti ceduti, fintantoché l’appaltatore non adempie ai suoi obblighi di pagamento. Tuttavia, l’appaltatore è obbligato a render noti al finitore, su richiesta, i terzi debitori e a dichiarargli la cessione. L’appaltatore è obbligato a inviare al finitore una specifica della merce ancora disponibile e anche di quella già trattata, nonché una specifica riguardante i crediti dei debitori terzi in caso di sospensione dei pagamenti.

(6)  Qualora il valore delle garanzie superi quello dei crediti del finitore nei confronti

Dell’appaltatore di più del 10%, allora il finitore è obbligato, su richiesta dell’appaltatore, a svincolare le garanzie a scelta del finitore per questa ragione.

 

§8 Prelievo dei campioni e ispezione

(1)  Il finitore è autorizzato a prelevare delle prove manuali grezze o finite dalla merce a lui fornita e messa a disposizione per il finissaggio, a scopo di riscontro giustificativo e trattandole in modo riservato.

Costituiscono eccezione gli indumenti abbinati (calzini, guanti ecc.) e quelli individuali.

(2)  Fermo restando per l’obbligo di tutela spettante al finitore per l’esecuzione del finissaggio, egli non è obbligato ad esaminare la merce fornita. 

 

§9 Termini di consegna

I termini di consegna specifici sono vincolanti solo nel caso in cui il finitore lo abbia dichiarato espressamente e per iscritto all’accettazione dell’ordinazione. L’accettazione tacita di ordini con scadenza predefinita non costituisce alcuna promessa di una qualsivoglia scadenza.

 

§10 Scadenza di consegna posticipata 

(1)  Nel caso in cui il finitore superi una scadenza precedentemente promessa, ai sensi della clausola §9, o non effettui la consegna decorso il termine di scadenza corrispondente, malgrado il sollecito da parte dell’appaltatore, l’appaltatore deve concedergli un termine di consegna posticipato di 12 o di 25 giorni oltre la consegna prestabilita. Il termine di consegna posticipato potrà essere fissato solo dopo la scadenza della consegna e comincia a partire dall’arrivo della comunicazione scritta dell’appaltatore al finitore.

(2)  Prima della scadenza del termine di consegna posticipato sono escluse eventuali rivendicazioni da parte dell’appaltatore per consegna tardiva.

 

§11 Interruzione della consegna

(1)  Per cause di forza maggiore o per attività sindacali non sostenute dal finitore, nonché per anomalie di funzionamento impreviste di durata prevedibile o superiore ad una settimana, la scadenza della consegna viene prolungata per la durata dell’impedimento e comunque per non più di 5 settimane oltre al termine di consegna posticipato. Il prolungamento non ha luogo nel caso in cui all’appaltatore non venga dichiarata immediatamente la causa dell’impedimento e fintantoché non sia prevedibile che le scadenze precedentemente definite non possano essere rispettate.

(2)  Nel caso in cui la consegna ossia il ricevimento non siano effettuati tempestivamente, l’altra parte contraente può recedere dal contratto. Tuttavia, deve recedere dal contratto anticipandolo per iscritto, almeno 2 settimane prima di esercitare il diritto di recesso.

(3)  Nel caso in cui l’impedimento superi le cinque settimane e l’appaltatore, dietro richiesta, non venga informato tempestivamente che la consegna verrà effettuata o ricevuta puntualmente, allora l’appaltatore è autorizzato a recedere immediatamente dal contratto.

(4)  I diritti a risarcimento sono esclusi nei casi precedentemente menzionati.

 

§ 12 L’esonero dalla responsabilità

 

(1)  Il finitore è sollevato da ogni responsabilità per effetti diretti o indiretti causati da guasti, incidenti, guerra, provvedimenti delle autorità, lotte economiche e interruzioni lavorative da esse causate e possibili conseguenze, rivolte, saccheggio, manifestazione di gruppi di persone e le relative misure di difesa necessarie, sabotaggio, danni causati da animali, macchie di muffa), per quanto il finitore abbia dimostrabilmente adottato una condotta diligente tale da evitare danni e perdite.

(2)  La garanzia nonché la responsabilità sono altresì escluse per quanto riguarda vizi e danni che:

a)   malgrado le informazioni provenienti dal paragrafo § 4 sono da ricondursi alla natura delle merci;

b)   si verificano a causa di corpi estranei nella merce dell’appaltatore, i quali erano già presenti all’arrivo della merce presso l’impianto del finitore;

c)   sono da ricondursi ad informazioni scorrette o incomplete al momento dell’accettazione dell’ordine ai sensi della clausola § 4 par. 1 oppure sulle bolle di trasporto o a trattamenti richiesti apparentemente non dannosi da parte dell’appaltatore.

(3)  Il finitore non è responsabile:

a)   di difetti da ricondursi in modo diretto o indiretto al fatto che la merce fornita sia stata pretrattata dall’appaltatore o da altri, malgrado le indicazioni ai sensi della clausola §4;

b)   di lavori di ritintura e di riconversione alla produzione;

c)   di difetti che, malgrado le informazioni raccolte ai sensi del § 4, sono da ricondursi in modo diretto o indiretto al fatto che siano state usate bozzime inadeguate sulla merce fornita per realizzare il finissaggio.

(4)  Il finitore non può appellarsi alle deroghe di responsabilità, in particolar modo ai sensi dei par. 2 e 3, per quanto riguarda difetti e danni dimostrati dall’appaltatore nonostante i presupposti indicati nelle deroghe di responsabilità riguardo a una responsabilità del finitore durante l’esecuzione del finissaggio.

(5)  Il finitore non è responsabile per nessuna deroga secondo gli usi commerciali o di modesti scarti non evitabili tecnicamente e altre deroghe, quali la qualità, il colore, la larghezza, il peso, l’attrezzatura o il design.

(6)  Le larghezze grezze della merce predisposta per il finissaggio sono da valutare di comune accordo con il finitore, affinché le larghezze finite richieste possano essere ottenute senza alcun pericolo per la merce. Nel caso in cui una fornitura abbia larghezze grezze troppo basse, sarà esclusa la responsabiltà del finitore per i conseguenti difetti o danni da ciò causati.

 

§13 Assicurazione, costi di magazinaggio, proprietà delle basi per il trasporto

(1)  La merce trasferita al finitore per la lavorazione, non è assicurata dal finitore contro nessun tipo di pericolo ed, in particolare, contro danni causati dal fuoco.

(2)  Il finitore immagazzina il tessuto grezzo per un periodo di dodici mesi dalla consegna a titolo gratuito, purché il tessuto grezzo, in questo lasso di tempo, venga destinato al trattamento da parte dell’appaltatore. Nel caso in cui il tessuto grezzo non venga destinato in questo arco di tempo, a sei mesi dalla consegna, il finitore può richiedere un’indennità pari alle spese di stoccaggio tipiche del luogo per la durata dello stoccaggio. In ogni caso, il finitore deve dichiarare un conteggio dei costi di magazzinaggio all’appaltatore almeno con un mese di anticipo.

(3)  Nel caso in cui la merce consegnata venga restituita allo stato grezzo, su richiesta dell’appaltatore, senza che il finitore ne abbia dato adito, allora il finitore ha diritto a un indennizzo dei costi per l’immagazzinaggio e il trasferimento e quelli del relativo trasporto.

(4)  Le basi per il trasporto quali pallet, rotoli di tessuto, casse, che non sono separatamente rimborsati, rimangono di proprietà del finitore. Se, nonostante i solleciti, l’appaltatore non restituisce le basi di trasporto del finitore entro una scadenza di 45 giorni, il finitore ha il diritto di fatturarle all’appaltatore.

 

§14 Denuncia dei vizi della merce

(1)  Nel caso in cui l’appaltatore voglia far valere una contestazione, allora la lavorazione o la trasformazione della merce va tralasciata o immediatamente cessata e il finitore va immediatamente informato.

(2)  Le contestazioni devono esser sollevate in forma scritta dall’appaltatore dopo l’invio della merce oppure direttamente alla sua consegna e cioè:

a)   a causa di errori evidenti, tramite comunicazione immediata al più tardi entro due settimane e

b)   a causa di errori occulti tramite comunicazione immediatamente successiva alla scoperta, al più tardi entro dodici mesi, inviandola al finitore.

(3)  Per quanto riguarda la merce lavorata o trasformata, non è possibile sollevare contestazioni, nel caso in cui sussistano errori nascosti non visibilmente causati dal finitore.

(4)  La merce contestata deve essere presentata al finitore.

(5)  Nel caso in cui un appaltatore faccia immagazzinare la merce ultimata presso il finitore, si faranno partire le scadenze dalla ricezione della fattura, che il finitore presenta all’appaltatore per la merce. Il finitore è tenuto a dare la possibilità all’appaltatore di esaminare la merce immagazzinata in loco.

 

§15 Adempimento successivo e risarcimento dei danni

(1)  Per quanto non sia esclusa la responsabilità del finitore, in seguito alla sua scelta, gli deve essere data la possibilità di adempimento successivo nel caso di un guasto improprio durante il finissaggio o di altre contestazioni legittimate. In ogni caso, il finitore ha il diritto di fornire beni equivalenti entro una scadenza adeguata. Un adempimento successivo include anche una differenza di colorazione, che non rientri nella clausola § 12, par. 5, in una ritintura di un colore negoziabile, in seguito ad una consulenza con l’appaltatore, se si tratta di un articolo utilizzabile in altri colori. Nel caso di una fornitura di compensazione o di una particolare necessità, su richiesta del finitore, l’appaltatore, compatibilmente con la sua ragionevolezza e possibilità, mette a disposizione la materia prima necessaria al prezzo di costo, a cui può esser prodotta o acquistata.

(2)  Nel caso in cui il finitore non si avvalga del diritto di rettifica, cambiamento della tintura, adempimento successivo o fornitura di compensazione, o nel caso in cui essi falliscano o non siano possibili, allora l’appaltatore ha il diritto di pretendere una diminuzione o, per quanto il finitore sia responsabile del vizio, di un risarcimento danni o, ancora, può avvalersi del suo diritto di recesso. In caso di difetti relativi all’attrezzatura in seguito ad errori manifesti o nascosti, che erano stati scoperti prima dell’ulteriore trattamento, il finitore ha l’obbligo di risarcimento dei danni, ma non superiore al risarcimento del prezzo di vendita dimostrato per la relativa merce trattata dell’appaltatore, al giorno del ricevimento della denuncia per vizi, tuttavia su imputazione di un eventuale valore residuo della relativa merce.

(3)  Per quanto riguarda altre richieste di risarcimento dei danni da parte dell’appaltatore, per esempio a causa di errori nascosti, che sono stati scoperti solo durante o successivamente all’ulteriore trattamento della merce, il finitore risponde ai sensi della norma legislativa.

(4)  È escluso in ogni caso il risarcimento per danni che si basano sulla violazione per negligenza lieve di una prescrizione secondaria, così come il risarcimento per danni conseguenti, che non nascono da situazioni collegate tipicamente ad un ordine del finitore e pertanto non prevedibili per il finitore. Ciò non vale per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute che nascano da una violazione negligente dei doveri di un utilizzatore o da una violazione negligente o premeditata dei doveri di un rappresentante legale o di un preposto dell’utilizzatore. Secondo la clausola § 16 per i prezzi di finissaggio, in caso di recesso o sinistro, l’appaltatore o il finitore, recedono dal contratto ai sensi della clausola § 11; nel caso in cui un evento dannoso non sia da considerare derivante da nessuna delle due parti e, inoltre, renda impossibile l’adempimento del contratto, allora il finitore ha il diritto a un’indennità per quanto riguarda i lavori eseguiti o iniziati fino alla dichiarazione del recesso o fino alla manifestazione dell’evento dannoso.

 

§17 Rilascio delle fatture

(1)  La fatturazione del corrispettivo per il finissaggio avviene o dopo consegna della merce che deve essere trattata o in seguito al finissaggio della merce.

(2)  In caso di fatturazione dopo la consegna, la fattura sarà emessa per la merce accettata e da trattare entro un mese, senza tenere in considerazione il momento della rispedizione reale, entro l’ultimo giorno del mese.

(3)  Per quanto riguarda la fatturazione a finissaggio eseguito, la fattura viene emessa:

a)   dall’1 al 15 del mese per la merce completata entro il 15 del mese stesso;

b)   dal 16 all’ultimo giorno del mese per la merce completata fino all’ultimo giorno del mese stesso.

 

§18 Termine di pagamento

(1)  Le fatture sono da pagarsi entro 30 giorni dal giorno di emissione, al netto e senza alcuna trattenuta. Le trattenute (ad esempio: spese postali, commissioni sui bonifici, spese di assicurazione) non sono ammissibili.

(2)  Se il pagamento viene effettuato tramite banca, si individuerà come giorno di pagamento effettivo quello precedente all’accredito della banca del finitore; se il pagamento viene effettuato tramite corriere vale il giorno in cui il finitore emette l’attestazione di pagamento.

(3)  Nel caso in cui l’appaltatore sia in ritardo con un pagamento o non sia in grado di effettuarlo, allora viene aperto un procedimento fallimentare sul suo capitale oppure nel caso di un effettivo deterioramento del suo stato pecuniario, viene omesso qualsiasi termine di pagamento. In questi casi, il finitore è autorizzato a richiedere pagamenti in contanti dei crediti scaduti per le prestazioni già effettuate prima di fornirne altre.

(4)  I pagamenti effettuati vengono considerati come saldo dei crediti più vecchi, in conformità con la legislazione italiana.

(5)  Tutte le fatture per spese in contanti come nolo, tasse postali e doganali, ecc. devono essere pagate immediatamente.

 

§19 Metodi di pagamento

(1)  Il pagamento va effettuato in EURO. In caso di pagamenti effettuati in valute estere, verrà accreditato il controvalore in EURO secondo il rendiconto bancario.

(2)  Il pagamento deve essere effettuato in contanti, assegno bancario o tramite bonifico bancario. I pagamenti in contanti, assegno o bonifico bancario, effettuati all’invio di un pagherò rilasciato all’appaltatore dal finitore, valgono solo in sostituzione di un pagamento quando la cambiale dell’appaltatore è incassata e il finitore è libero dalla responsabilità della stessa.

(3)  Le cambiali, laddove accettate come forma di pagamento, valgono solo pro solvendo e non in sostituzione di un pagamento. La loro durata non può essere inferiore ai 10 giorni, né superiore ai 3 mesi. Spese bancarie, spese per sconti e tasse di riscossione devono essere rimborsate al finitore.

  

§20 Interessi

In caso di superamento del termine prestabilito, vengono calcolati interessi di mora all’8% rispetto al relativo tasso base.

 

§21 Domande riconvenzionali

(1)  La compensazione e la ritenzione di importi fatturati dovuti sono ammesse solo per quanto riguarda crediti giudizialmente acclarati o non contestati, purché non si tratti di diritti di risarcimento danni strettamente connessi (sinallagmatici) con il diritto del committente di adempimento di un contratto senza difetti.

(2)  I diritti causati da fatturazione scorretta devono essere sollevati entro i 4 mesi successivi dal decorrere della data della fattura.

 


§22 Luogo di adempimento, giurisdizione e legge applicabile

(1)  In caso di diritti rivendicati a causa di queste condizioni che regolano il presente rapporto commerciale, in particolar modo relativamente a consegne e pagamenti, sarà la sede del finitore il luogo di adempimento per entrambe le parti. La giurisdizione è la sua sede o Bolzano, in seguito alla scelta del finitore stesso.

(2)  È in vigore esclusivamente la legge italiana, ad esclusione del diritto di vendita dell’ONU.

 

§23 Competenza

Qualsiasi controversia, causata da queste condizioni che regolano il presente rapporto commerciale, è decisa da un giudice ordinario o dall’arbitrato previsto ai sensi della clausola §24. Nel momento in cui si dovesse ricorrere ad uno dei due tribunali, è esclusa qualsivoglia obiezione per incompetenza.

 

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER IL FINISSAGGIO DI FILI, FILATI, MATERILE SFUSO RELATIVE ALLE CONDIZIONI UNIFORMI PER ORDINI DI FINISSAGGIO TESSILE

 

§1 Prezzi per il finissaggio

Il prezzo per il finissaggio vale esclusivamente per l’indicata prestazione di finissaggio in base ai gruppi di colore, alle proprietà richieste così come alla quantità, al condizionamento e alla qualità.

 

§ 2 Peso di calcolo

(1)  Il calcolo si basa sul peso verificato alla consegna. Il peso minimo considerato coincide con il peso del condizionamento, ove esso sia maggiore di quello stabilito sui moduli d’offerta; in alternativa il peso va calcolato.

(2)  Il peso del condizionamento viene preso in considerazione con l’attestazione del peso relativo per il calcolo, ad esclusione di tubetti sintetici o in metallo.

 

§3 Esonero dalla responsabilità

La responsabilità del finitore è esclusa per vizi di finissaggio, danni e perdite:

(a)  causati dal confezionamento della merce e in particolare dai differenti pesi dei rocchetti oppure dalla differente durezza Shore;

(b)  nel caso in cui la merce venga trattata dopo la colorazione da parte del cliente oppure da parte dell’acquirente con preparazioni e i reclami siano da ricondursi a questa stessa preparazione;

(c)  emersi poiché l’appaltatore aveva richiesto la combinazione di qualità diverse, a scopo di classificazione per scaglione di quantità.

 

§4 Disposizioni particolari per il finissaggio della seta naturale

(a)  Guasto per carica: la carica ha luogo in modo tale che vari tra la quantità massima e quella minima richieste dell’appaltatore. Nel caso in cui il guasto di singoli lotti sia inferiore al valore della quantità minima, allora il calcolo viene effettuato solo dopo lo scaglione di carica inferiore, quando la media dell’intero progetto di carica preso in considerazione determini un guasto rispetto al valore inferiore.

(b)  Colorazione autentica: una colorazione autentica viene garantita solamente purché sia tecnicamente possibile un miglioramento della colorazione abituale.

(c)  Esonero dalla responsabilità: il finitore non è responsabile per:

(aa) il finissaggio di fili grège, che non hanno ricevuto l’aspatura ad incrociatura Grant oppure di quelli che contengono gusci;

(bb) il guasto e l’osservanza della carica richiesta, qualora la seta grezza sia stata caricata;

(cc) la seta precaricata immagazzinata dal finitore da più di 3 mesi senz’alcuna

       ripartizione;

(dd) “macchie rosse”, che possono emergere dopo la colorazione a causa di influenze esterne.

 

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER LA STAMPA RELATIVE ALLE CONDIZIONI UNIFORMI PER ORDINI DI FINISSAGGIO TESSILE

 

§1 Prezzo per il finissaggio

Il prezzo per il finissaggio vale esclusivamente per l’indicata prestazione del finissaggio in base al campione di stampa, ai gruppi di colore, alle caratteristiche richieste, alla quantità e alla qualità.

 

§2 Rimisurazione

La rimisurazione, la ripesatura e la marcatura del tessuto grezzo e di quella delle pezze da parte dell’appaltatore (numero delle pezze) vanno apposte in fondo alla pezza, possibilmente 50 cm all’interno della pezza.

 

§3 Base di calcolo

Il calcolo del prezzo per il finissaggio è effettuato in base alla misura del pezzo finito consegnato.

 

§4 Concetto “Una qualità”

Con il concetto di “qualità” si intende la merce con la stessa classificazione, con gli stessi filati, la stessa provenienza, lo stesso titolo o lo stesso numero di fili, lo stesso peso, la stessa larghezza grezza, la stessa messa a punto di trama e ordito, nonché la stessa armatura o posa.

 

§5 Garanzia per misure e pesi finiti

(1)  Non è assunta alcuna garanzia per una certa lunghezza o larghezza o per un certo peso della merce finita; il risultato di singole pezze o di consegne parziali di un ordine non è da considerarsi come un criterio per il risultato dell’intero ordine.

(2)  Nel singolo caso, in cui sia concordata un’entrata di lunghezza particolare per articoli speciali, il finitore può dare una garanzia solo quando questa entrata di lunghezza per i tessuti elastici, i tessuti pesantemente follati o la maglieria sia superiore al 5% e per altri tessuti sia superiore al 2%, ciascuno riferito alla quantità totale consegnata. Nel caso in cui siano superate queste tolleranze è risarcita solamente l’eccessiva perdita di lunghezza.

 

§6 Marcatura di non conformità e fondi delle pezze

(1)  Una marcatura di non conformità da parte del finitore non libera l’appaltatore da un’ispezione della partita che sia già stata sottoposta al finissaggio.

(2)  Non è assunto alcun obbligo di riconsegnare la merce finita con i fondi delle pezze iniziali; entrambi i fondi delle pezze fino a 50 cm e altre parti esigue delle pezze, che devono essere tagliati per una regolare lavorazione e confezionamento, si considerano cascami inevitabili.

 

§7 Esonero dalla responsabilità

Nell’ambito della clausola §12 delle condizioni uniformi degli ordini che riguardano il finissaggio tessile, il finitore è sollevato da ogni responsabilità, eccetto per:

a)     autenticità imperfette (resistenza all’acqua, solidità, ai lavaggi, al sudore), fintantoché i possibili gradi di autenticità delle tinture disponibili siano limitati;

b)     estrusione incompleta a meno che l’incompletezza non sia riconducibile alla natura o al carattere del tessuto grezzo oppure al tipo di disegno ordinato dall’appaltatore;

c)     cambiamenti di fili di metallo;

d)     stampa su ordito;

e)     vizi da ricondursi a disegni destinati per altri tessuti rispetto a quelli della merce stampata, purché il finitore lo abbia precedentemente segnalato;

f)      stampa dissimile, se, su richiesta dell’appaltatore, vengono combinate qualità differenti a scopo di classificazione di scaglione di quantità.

 

§8 Inchiostri da stampa e quantità dei colori

(1)  Stabilendo la quantità dei colori (intensità espressiva) vengono contati solamente i colori sovrastampati di un disegno.

(2)  Contando le coloriture (colorit), viene considerato solamente il cambiamento dei colori sovrastampati e non i colori dei fondi colorati.

 

§9 Diritti sui campioni

(1)  All’appaltatore è accordato il diritto di utilizzo esclusivo di campioni realizzati dal finitore, siano essi i campioni definitivi o non definitivi per il possesso, l’offerta e l’immissione dei tessuti dei campioni allo scopo della relativa vendita. Il periodo della protezione dei campioni è di 12 mesi; la scadenza inizia col completamento. È esclusa la concessione di sublicenze. La scadenza termina anticipatamente, non appena l’appaltatore sia in ritardo con il pagamento dei compensi relativi alla produzione del campione.

(2)  Fatture relative a incisioni, gabbie e tubetti per i campioni del caso sono immediatamente esigibili.

 

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI PER IL FINISSAGGIO DI TESSUTI NONCHÉ DI OGNI GENERE DI MAGLIERIA (SENZA STAMPA TESSILE) RELATIVE ALLE CONDIZIONI UNIFORMI PER ORDINI DI FINISSAGGIO TESSILE

 

§1 Prezzo per il finissaggio

Il prezzo per il finissaggio vale esclusivamente per l’indicata prestazione del finissaggio in base ai gruppi di colore, alle proprietà richieste, alla quantità nonché alla qualità.

 

§2 Marcatura

La marcatura del tessuto grezzo e quella delle pezze da parte dell’appaltatore (numero delle pezze) vanno apposte in fondo alla pezza, possibilmente 50 cm all’interno della pezza.

 

§3 Concetto “Una qualità”

Con il concetto di “qualità” si intende la merce con la stessa classificazione, con gli stessi filati, la stessa provenienza, lo stesso titolo o lo stesso numero di fili, lo stesso peso, la stessa larghezza grezza, la stessa messa a punto di trama e ordito, nonché la stessa armatura o posa.

 

§4 Garanzia per misure e pesi finiti

(1) Non è assunta alcuna garanzia per una certa lunghezza o larghezza e per un certo peso della merce finita; il risultato di singole pezze o di consegne parziali di un ordine, non è da considerarsi come un criterio per il risultato dell’intero ordine.

(2) Nel singolo caso in cui sia concordata un’entrata di lunghezza particolare per articoli speciali, il finitore può dare una garanzia solo quando questa entrata di lunghezza per i tessuti elastici, i tessuti pesantemente follati o la maglieria sia superiore al 5%, e per altri tessuti sia superiore al 2%, ciascuno riferito alla quantità totale consegnata. Nel caso in cui siano superate queste tolleranze è risarcita solamente l’eccessiva perdita di altezza.

 

§5 Marcatura di non conformità e fondi delle pezze

(1) Una marcatura di non conformità da parte del finitore non libera l’appaltatore da un’ispezione della partita che sia già stata sottoposta al finissaggio.

(2) Non è assunto alcun obbligo di riconsegnare la merce finita con i fondi delle pezze iniziali; entrambi i fondi delle pezze fino a 50 cm e altre parti esigue delle pezze che devono essere tagliate per una regolare lavorazione e confezionamento, si considerano cascami inevitabili.

 

 

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RELATIVE ALLA LAMINATURA E ULTERIORI LAVORAZIONI DI SUBSTRATI (TESSUTI, TESSUTI A MAGLIA, VELLI E ALTRI) RELATIVE ALLE CONDIZIONI UNIFORMI PER ORDINI DI FINISSAGGIO TESSILE

 

§1 Prezzo per il finissaggio

Il prezzo per il finissaggio vale esclusivamente per l’indicata prestazione del finissaggio per il tipo di laminazione, le proprietà richieste, la quantità e la qualità.

 

§2 Marcatura dei tessuti grezzi e dei substrati pretrattati

(1)            Alla consegna della merce va data al finitore una bolla di accompagnamento con le esatte indicazioni per ciascun rocchetto riguardante la quantità, la larghezza e il tipo di merce. A tal proposito, ogni singolo rocchetto deve essere marcato nuovamente con queste indicazioni.

(2)            Eventuali non conformità della merce vanno marcate direttamente sulla merce e sul supporto dei rocchetti.

 

§3 Informazioni relative al processo di finissaggio

(1)  Al momento dell’ordine vanno comunicate al finitore le indicazioni esatte circa la struttura della merce disposta per il finissaggio (per esempio: base della materia prima, substrati, conformazione del tessuto, quantità di aghi per mq, il tipo d’agente chimico legante e il tipo e l’entità del pretrattamento già effettuato prima dell’ordine), così come l’utilizzo.

(2)  I cambiamenti riguardanti la struttura e la composizione devono essere comunicati tempestivamente al finitore.

(3)  A ogni ordinazione vanno indicati chiaramente per iscritto il tipo di finissaggio ed eventuali prestazioni addizionali. Inoltre, deve essere contrassegnato, di volta in volta, il lato del substrato da laminare.

(4)  Tra le informazioni necessarie per dare una denominazione chiara rientrano, per esempio, quelle relative al peso totale o allo spessore totale, alla larghezza finita, eventualmente al formato della piastrella, al peso della laminazione, al tipo di laminazione e al tipo d’imballaggio.

(5)  Al momento dell’ordine, fra l’appaltatore e il finitore, deve essere specificata la larghezza di partenza necessaria per quella totale desiderata, tenendo conto delle eventuali prestazioni di finissaggio addizionali, come per esempio, il modo di ritagliare i bordi, la goffratura, il modo di tagliare i motivi a righe, ecc. La larghezza di partenza desiderata è eventualmente da calcolare tramite prova preliminare.

 

§4 Regolamentazione sui rendimenti

(1)  Al momento della firma del contratto, devono essere conclusi gli accordi sulla perdita della fabbricazione (pezze finali) in base alle condizioni di appalto, sulla quota della seconda scelta condizionata dalla laminazione, sui ritagli (per esempio: taglio dei nastri, punzonatura delle piastrelle) nonché il ritiro.

(2)  Per quanto concerne la fatturazione relativa ai rendimenti viene considerata la larghezza finita (= larghezza utile) della merce.

(3)  Quando si utilizzano nuovi substrati e/o nuove prestazioni di finissaggio, questi accordi devono essere nuovamente stipulati, eventualmente dopo alcune prove preliminari.

 

§5 Anomalie sul tessuto grezzo o sui substrati pretrattati

Anomalie sul tessuto grezzo o sui substrati pretrattati e anche, sia quelli otticamente ben riconoscibili sia quelli occulti, sono a carico dell’appaltatore e, in modo particolare, non comportano alcuna riduzione del prezzo di finissaggio.

 

§6 Garanzia

(1)  Una garanzia per uno spessore della laminazione concordato o per una forza totale o per un peso della laminazione concordato o ancora per un peso totale viene adottata attraverso le possibilità tecnologiche necessarie e il ciclo di lavorazione, soltanto nell’ambito delle tolleranze concordate, a condizione che la merce grezza fornita o i substrati pretrattati presentino uno spessore teorico uniforme, conformemente alle DIN 53 855, ossia un peso teorico uniforme. Il risultato delle pezze singole o di consegne parziali di un ordine non è da considerarsi come criterio di valutazione per l’intero ordine. (2) Una laminazione a modello di un campione laminato messo a disposizione da parte dell’appaltatore non è sinonimo di alcuna assunzione di responsabilità ai sensi del par. 1.

 

§7 Esonero dalla responsabilità

Il finitore è sollevato dalla responsabilità dei vizi causati dalla struttura del substrato, dalla resistenza alla rottura, dal restringimento e dall’impatto alla resistenza alla rottura stessa, eccetto per i casi disciplinati ai sensi della clausola §12 delle Condizioni Uniformi degli Ordini di Finissaggio tessile. Il finitore è, inoltre, sollevato da ogni responsabilità per i cambiamenti del substrato riguardanti il colore o il campione di stampa. L’esonero dalla responsabilità del finitore non vale in tutti quei casi in cui emergano vizi per anomalie della laminazione, come per esempio temperature troppo alte.

 

 

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